Ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. i soci di s.r.l. rispondono in solido con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L’intenzionalità si riferisce alla condotta e non al danno, e consiste nella coscienza e volontà di compiere l’atto potenzialmente dannoso con la consapevolezza della sua antigiuridicità, che sussiste quando l’atto è contrario alla legge o all’atto costitutivo o quando l’atto, in sé lecito, è esercitato in modo abusivo per finalità estranee allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale. Non basta la mera consapevolezza e volontarietà dell’atto, che svuoterebbe la norma di contenuto, né occorre il dolo specifico di arrecare danno, perché tale lettura sarebbe eccessivamente rigorosa e gravosa per i danneggiati anche sul piano probatorio.
Ai fini della responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. rilevano tutte le manifestazioni di volontà da lui espresse, anche in forme non istituzionali o ufficiose, che rivelino un’ingerenza o un’influenza sulla gestione della società, ivi comprese le determinazioni assunte in assemblea.
In caso di perdita integrale del capitale sociale la ricapitalizzazione, la trasformazione o la messa in liquidazione della s.r.l. ai sensi degli artt. 2482-ter e 2487 c.c. costituiscono atti dovuti e non mere facoltà. I soci che, consapevoli della perdita sin dall’approvazione del bilancio, rinviano ripetutamente tali decisioni consentendo la prosecuzione dell’attività [e ricercando soluzioni alternative, come la cessione dell’azienda o delle quote] rispondono in solido con gli amministratori dell’aggravamento del dissesto, per il periodo compreso tra l’approvazione del bilancio in perdita e la decisione di porre la società in liquidazione.
Risponde dell’aggravamento del dissesto l’amministratore che, a fronte della completa erosione del capitale risultante dal bilancio approvato, omette di accertare la causa di scioglimento e di convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori e prosegue l’attività d’impresa; analoga responsabilità grava sull’amministratore di fatto che non si attivi per avviare la liquidazione, come avrebbe potuto fare ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., e contribuisca ad aggravare la situazione della società.
È amministratore di fatto chi, pur privo di investitura formale, si inserisce nella gestione della società impartendo direttive e condizionandone le scelte operative con un’ingerenza sistematica e completa, che non si esaurisca in atti eterogenei e occasionali; la qualifica non è esclusa dalla circostanza che l’attività gestoria sia stata svolta in forza di un asserito incarico di consulenza conferito dall’amministratore di diritto. Sono invece insufficienti la designazione del soggetto come preposto all’attività [di somministrazione] in dichiarazioni rese a fini amministrativi e singoli atti di ingerenza gestionale.
Il danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento può essere determinato in base al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali quando l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi come causa del danno, in linea con l’art. 2486, comma 3, c.c. nel testo introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; il criterio della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare può invece essere utilizzato solo come parametro di una liquidazione equitativa, ove logicamente plausibile. La detrazione dei costi di liquidazione presuppone l’allegazione e la prova, da parte dei convenuti, che la società avrebbe potuto essere liquidata in bonis e dell’effettiva sussistenza di tali costi.
Gli amministratori e i soci responsabili dell’aggravamento del dissesto rispondono in solido verso il fallimento, senza ripartizione in base alle partecipazioni al capitale, che potrà rilevare soltanto in sede di regresso.
L’obbligazione di risarcimento del danno, anche se derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché va quantificata tenendo conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla liquidazione, oltre agli interessi.