L’accettazione dell’incarico da parte di un sindaco unico nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 2477, comma 5 c.c. è in linea di massima obbligata, potendo essere legittimamente rifiutata solo in presenza di incompatibilità o di gravi ragioni di convenienza idonee a compromettere l’indipendenza dell’organo sindacale. Infatti, sulla base di una valutazione dell’art. 2477, comma 5 c.c. in una prospettiva teleologica, mentre il professionista nominato dall’assemblea può liberamente decidere di non accettare l’incarico, potendo, quindi determinarsi in tal senso anche a propria insindacabile discrezione, non può fare parimenti il sindaco/revisore designato dal Tribunale, pena l’insanabile contraddizione con la ragione giustificatrice della novellata previsione normativa che è quella di dotare, in via necessitata, le s.r.l. presentanti le caratteristiche indicate nel secondo comma dell’art. 2477 c.c. di un organo di controllo o di revisione.