Sono deliberazioni autoesecutive quelle che non necessitano di esecuzione, ovvero quelle di per sé insuscettibili di materiale esecuzione. In particolare sono tali le delibere a contenuto organizzativo, tra cui figura quella con cui si nomina l’organo amministrativo, la quale è destinata a produrre i suoi effetti fintanto che il soggetto designato conserva la gestione della società. Di conseguenza, affinché sia garantita una tutela che possa mettere la società a responsabilità limitata al riparo dagli atti gestori compiuti da un amministratore non correttamente nominato, la sospensione cautelare della delibera di nomina deve essere ritenuta possibile durante tutto il periodo in cui l’organo permane in carica; è pertanto ammissibile l’interpretazione estensiva dell’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. che permetta di raggiungere un simile risultato.