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Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2024, n. 2075/2024

Diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c. e tutela cautelare d’urgenza

Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2024, n. 2075/2024
Diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c. e tutela cautelare d’urgenza

Il diritto di ispezione e controllo del socio di s.r.l. sull’operato dell’organo amministrativo ex art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto potestativo attribuito al socio indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, con la funzione di consentirgli un controllo dell’amministrazione sociale e di offrirgli gli strumenti per esercitare consapevolmente i propri diritti amministrativi. Il diritto è autonomo ed esercitabile in funzione di qualsivoglia prerogativa spettante al socio, il quale non è tenuto a esplicitare il fine per cui intende esercitarlo né a dimostrarne l’utilità rispetto a un suo specifico interesse, ed è tutelabile in via d’urgenza in ragione dell’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.

Il diritto di controllo del socio non amministratore tutela tanto interessi individuali quanto l’interesse sociale a una corretta amministrazione e inerisce allo stesso status socii; pertanto, quando la quota appartiene a più comproprietari, l’accesso compete anche al singolo comproprietario, oltre che al rappresentante comune.

Le sole limitazioni all’esercizio del diritto di controllo derivano da condotte contrarie a buona fede e correttezza, quando il socio chieda l’accesso al solo scopo di ostacolare l’attività sociale anziché per fini informativi. Mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, basta fornire sommario fondamento all’ostacolo o all’impedimento frapposto dalla società, la società che intenda insistere nel diniego deve fornire elementi, almeno a livello di fumus boni iuris, a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio, trattandosi di fatto che circoscrive o elide il diritto altrui.

Il periculum in mora sussiste perché il mancato tempestivo esercizio del diritto di accesso preclude al socio di esercitare consapevolmente i propri diritti e il controllo sulla gestione sociale, nonché di valutare l’opportunità di reagire all’operato dell’organo amministrativo.

Il diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. si esercita nei confronti della società e, per essa, dei suoi amministratori, e la norma esclude un accesso diretto del socio alla documentazione sociale presso terzi; l’accesso ordinato in via cautelare può avvenire presso la sede sociale, presso il tenutario delle scritture contabili o negli altri luoghi in cui i documenti sono detenuti, purché alla presenza e nel contraddittorio dell’amministratore della società.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/06/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro: RG 7383 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2024
Massima a cura di: Clara De Chirico
Clara De Chirico

Cotutelle PhD (Macerata/Ottawa), LLM (Trento)

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