Ricerca Sentenze
Tribunale di Roma, 7 Gennaio 2021

La violazione del diritto di marchio derivante dal rischio di confusione tra i segni utilizzati in settori merceologici differenti

Tribunale di Roma, 7 Gennaio 2021
La violazione del diritto di marchio derivante dal rischio di confusione tra i segni utilizzati in settori merceologici differenti

Le lettere dell’alfabeto possono costituire valido marchio a prescindere dall’eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, purché esse siano idonee a distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli offerti da altre imprese. Soltanto in mancanza di capacità distintiva si configura l’impedimento assoluto alla registrazione del marchio di cui all’ art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento europeo n. 1001 del 2017 e l’assenza del requisito richiesto dagli artt. 13 e 25, comma 1, lett. b) c.p.i. È evidente che in questo contesto la lettera dell’alfabeto non viene in rilievo in quanto tale – sarebbe evidentemente insuscettibile di appropriazione – ma nella sua valenza meramente figurativa e grafica, di simbolo astratto. Essa così per la totale arbitrarietà del nesso che si viene a stabilire fra il simbolo ed il prodotto si connota come marchio “forte”.

Data Sentenza: 07/01/2021
Registro: RG 36301 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/05/2023
Massima a cura di: Vito D'Alessio
Vito D'Alessio

Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Servizi di Pubblicità Immobiliare, Direzione Provinciale di Ancona. Abilitato all'esercizio della professione forense.

Mostra tutto
logo