In tema di contratto di fornitura, l’accertamento dell’abuso di dipendenza economica, ex art. 9 della l. n. 192 del 1998, postula l’enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Quanto alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, è necessario indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato, e quanto all’abuso, è necessario indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
Nella buona fede contrattuale può rientrare anche un obbligo di ricontrattare lealmente un rapporto, a fronte di eventi che ne stravolgono i presupposti, ma senza che vi sia obbligo di giungere ad un accordo.