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Tribunale di Milano

L’adempimento all’obbligo di rinegoziazione e l’eccezione di inadempimento

Tribunale di Milano, 1 Gennaio 1970
L’adempimento all’obbligo di rinegoziazione e l’eccezione di inadempimento

La parte tenuta alla rinegoziazione può considerarsi inadempiente solamente se si rifiuta di intraprendere il confronto oppure se conduce trattative maliziose (senza, cioè, alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto). Dall’altro lato, nell’istituto della sospensione dell’adempimento regolato dall’art. 1460 c.c., assume centrale rilievo il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c.: correlazione che si concretizza nella commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazioni coinvolte, ossia nella proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, da valutare non in un rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.

Data Sentenza: 01/01/1970
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vincenzo Carnì
Registro: RG 24310 / 2024
Allegato:
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Data: 07/01/2026
Massima a cura di: Costanza Galli
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