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Tribunale di Venezia, 11 Dicembre 2024, n. 4553/2024

L’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative e alle banche popolari

Tribunale di Venezia, 11 Dicembre 2024, n. 4553/2024
L’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative e alle banche popolari

L’art 2358 c.c., nella misura in cui vieta la stipulazione di determinate operazioni di assistenza finanziaria a tutela del preminente interesse alla tutela dell’integrità e dell’effettività del patrimonio netto nonchè di quello dei creditori, può considerarsi come norma imperativa. Tale carattere è rimasto anche dopo le modifiche che, nel 2008, hanno indotto alcune deroghe al divieto, dovendo ritenersi che, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto di modalità e limiti previsti dalla legge, la sanzione sia quella della nullità in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto.
La disciplina dell’art. 2358 c.c. è applicabile anche alle società cooperative: tale disposizione supera, infatti, il vaglio di compatibilità di cui all’art. 2519 c.c..
L’art. 2358 c.c. può ritenersi applicabile anche alle banche popolari costituite in forma di società cooperativa in ragione dell’abrogazione dell’art. 9, d.lgs. n. 105/1948 e del disposto dell’art. 150-bis TUB.

Data Sentenza: 11/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro: RG 5477 / 2020
Allegato:
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Data: 03/07/2025
Massima a cura di: Flaminia Marasà
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