Anche nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevede l’art. 2395 c.c. in materia di società per azioni. L’azione del socio ha natura extracontrattuale e individuale, è fondata sull’art. 2043 c.c. in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. ed esige che il pregiudizio consista in danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; restano esclusi i danni che siano mero riflesso di quelli recati al patrimonio sociale.
Il socio [accomandante] di società di persone può agire nei confronti del socio amministratore per il risarcimento del danno derivante dalla mancata presentazione del rendiconto e dalla conseguente mancata percezione degli utili; trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., l’onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità grava sul socio che agisce.
Per rendiconto deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, che è la sintesi contabile della situazione patrimoniale della società. Costituisce rendiconto il conto economico che riporta, secondo lo schema dell’art. 2425 c.c., i ricavi, i costi suddivisi per natura e l’utile di esercizio; la sua consegna, anche se tardiva, integra adempimento dell’obbligazione dell’amministratore ed esclude il danno da omesso rendiconto, ferma restando la facoltà dei soci di agire nei confronti della società per il credito agli utili maturati.
È escluso il danno da mancata distribuzione degli utili, pur in assenza di rendiconto, quando risulti provato che i soci non amministratori hanno percepito acconti sugli utili [mediante prelievi giornalieri dalla cassa sociale, secondo una prassi annotata in un’agenda contabile tenuta informalmente] per importi superiori a quelli richiesti.
I messaggi WhatsApp prodotti mediante screenshot costituiscono riproduzioni informatiche ai sensi dell’art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti; il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e indicare gli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, sicché è inidonea la mera eccezione di inutilizzabilità per mancata acquisizione dei supporti informatici.