Per l’azione di ripetizione di indebito è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta.
L’attore che propone la domanda di ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare sia l’effettuazione del pagamento sia l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore della parte convenuta, con riferimento agli specifici rapporti intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio.
Il mancato raggiungimento di un accordo finale segna in via definitiva il carattere indebito dei pagamenti effettuati in ragione della realizzazione di un’operazione non giunta al perfezionamento.