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Tribunale di Milano, 3 Maggio 2019

Le divergenze tra consiglieri o tra amministratore e socio non giustificano la revoca dalla carica di amministratore

Tribunale di Milano, 3 Maggio 2019
Le divergenze tra consiglieri o tra amministratore e socio non giustificano la revoca dalla carica di amministratore

Le mere divergenze tra consiglieri, o tra amministratore e socio, o tra singoli soci, non possono da sole costituire giustificazione sufficiente per l’estromissione dall’ufficio di amministratore. Ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore non è necessario un suo inadempimento, ma è necessario il verificarsi di situazioni che determinino il venir meno della fiducia nelle sue capacità di gestione, tenendo conto esclusivamente dell’interesse della società e non quello di singoli gruppi di soci. La sussistenza della giusta causa deve essere espressamente enunciata nell’atto dell’assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, qualora siano omesse nell’atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/05/2019
Registro: RG 75978 / 2014
Allegato:
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Data: 27/01/2020
Massima a cura di: Fabio Clarizio
Fabio Clarizio

Avvocato in Torino presso Grande Stevens Studio Legale Associato da settembre 2017. Laureato con 110/110 e Lode nel 2016 presso l'Università Europea di Roma con una tesi in Diritto Commerciale sui "Doveri degli amministratori nelle fusioni di s.p.a.", successivamente frequenta la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso la LUISS e svolge un periodo di un anno di pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma fino all'agosto del 2017. Autore di pubblicazioni sulla rivista "Le Società" in materia di fusioni e gruppi societari, con particolare interesse in materia di tutela e protezione dei soci e dei creditori sociali.

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