E’ infondata l’eccezione di difetto di legittimazione e di difetto di interesse ad agire in capo all’attore, non più socio al momento della proposizione dell’impugnazione, dal momento che nel caso in esame il venir meno della qualità di socio è diretta conseguenza della deliberazione impugnata. E’ legittima, in sede di aumento di capitale, la compensazione delle perdite con i crediti verso i soci per finanziamenti, in quanto la compensazione è un mezzo di estinzione delle obbligazioni. Il diritto al compenso degli amministratori, ad essi riconosciuto in via generale sulla base delle norme in materia di mandato, può essere derogato dallo statuto sociale