Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 22 Aprile 2025

Legittimazione concorrente dei soci contitolari di quota di s.r.l. nell’azione di revoca del liquidatore

Tribunale di Venezia, 22 Aprile 2025
Legittimazione concorrente dei soci contitolari di quota di s.r.l. nell’azione di revoca del liquidatore

I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c., a prescindere dalla percentuale di capitale sociale posseduta. Si tratta, infatti, dell’esercizio di un diritto che inerisce allo status socii e  che si configura come potere di controllo individuale proprio della qualità di socio, rispetto al quale non rileva l’interesse della società ad avere un interlocutore unitario nell’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali non frazionabili connessi alla quota sociale, che l’art. 2468 c.c. mira a tutelare.

L’art. 2489 c.c. attribuisce al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La norma conferisce al liquidatore una certa discrezionalità, conferendogli il potere di individuare ed espletare le attività ritenute maggiormente utili al perseguimento del miglior realizzo in ottica liquidatoria, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, assoggettando il liquidatore alle stesse norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori per l’inosservanza dei doveri derivanti dal loro incarico e per i conseguenti danni. L’attività di cessione dei beni sociali costituisce, dunque, una delle attività tipiche della fase di liquidazione, che può pertanto costituire fonte di danno solo ove sia avvenuta a condizioni sproporzionate e irragionevoli, ovvero abbia integrato violazione delle specifiche norme dettate in tema di liquidazione.

Data Sentenza: 22/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro: RG 19911 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/12/2025
Massima a cura di: Umberto Ricciardelli
logo