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Tribunale di Bari, 1 Marzo 2024, n. 1045/2024

Legittimazione del terzo all’azione di simulazione di cessioni di quote e pregiudizio derivante dall’apparenza

Tribunale di Bari, 1 Marzo 2024, n. 1045/2024
Legittimazione del terzo all’azione di simulazione di cessioni di quote e pregiudizio derivante dall’apparenza

Il terzo è legittimato a far valere la simulazione del contratto ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c. soltanto se la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto, perché la norma non riconosce a qualsiasi terzo un interesse indistinto e generalizzato al ripristino della situazione reale.

È privo di legittimazione ad agire per l’accertamento della simulazione di successive cessioni di quote il terzo [originario titolare delle partecipazioni] al quale l’accoglimento della domanda non arrecherebbe alcun beneficio, perché determinerebbe soltanto la retrocessione delle quote in favore dei cedenti apparenti, quando egli non abbia chiesto l’accertamento della simulazione dell’atto anteriore con cui le quote sono uscite dal suo patrimonio.

La verifica della legittimazione del terzo all’azione di simulazione precede logicamente l’esame del merito; in sua assenza restano assorbite le questioni relative alla reale volontà dei contraenti e all’autenticità delle controdichiarazioni prodotte.

La domanda di accertamento della titolarità esclusiva delle quote in capo all’attore, che le abbia in precedenza cedute, presuppone l’accertamento della simulazione dell’atto di cessione da lui stipulato e va rigettata quando tale accertamento non sia stato chiesto.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaella Simone
Registro: RG 10597 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Martina Lonati
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