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Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2024

Legittimazione dell’amministratore giudiziario a richiedere l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale

Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2024
Legittimazione dell’amministratore giudiziario a richiedere l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale

Il rendiconto dell’amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale.

A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis d.lgs. 14/2019, ad opera del d.lgs. 83/2022, l’amministratore giudiziario è legittimato a proporre il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale in caso di insolvenza della società. Le spese di lite sostenute dall’amministratore giudiziario e dal curatore speciale devono essere rimborsate dal socio che ha presentato un’istanza infondata lamentando asseriti inadempimenti dell’amministratore giudiziario.

Data Sentenza: 23/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lisa Torresan
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RVG 1700 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/05/2025
Massima a cura di: Giuseppe Berardini
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