Nel giudizio di impugnazione della deliberazione assunta dall’assemblea di una società di capitali volto alla declaratoria di nullità o all’annullamento della delibera stessa, parte passivamente legittimata è solo la società al cui organo assembleare è imputabile, in ragione del principio di maggioranza, la deliberazione contestata.
Il socio può resistere all’impugnativa della delibera e chiederne il rigetto per mezzo di un intervento adesivo a quello spiegato dalla società: infatti il socio, parte del contratto di società, vincolato agli effetti della delibera, è portatore di un interesse giuridicamente protetto ad evitare che l’impugnativa sia accolta, ma non ha, di regola, un’autonoma posizione di diritto soggettivo alla conservazione dei suoi effetti.
La delibera di revoca del liquidatore realizza i suoi effetti in via immediata e non è suscettibile di esecuzione; essa non può dunque formare oggetto di una pronuncia di sospensione, che in ogni caso non potrebbe produrre il
risultato di reinsediamento nell’incarico in parola, dato che gli effetti della revoca si sono ormai definitivamente realizzati ed esauriti. Nemmeno possono essere sospese le delibere, di cui non è stato indicato il profilo di pregiudizio incidente sulla vita della società e sui diritti del socio attore, con le quali si autorizza il liquidatore ancora in carica alla convocazione dell’assemblea per le determinazioni inerenti alla erogazione di un finanziamento soci, trattandosi di determinazione avente valenza meramente interlocutoria.