Il Commissario giudiziale non è soggetto dotato di rappresentanza dell’ente in concordato preventivo né del potere di amministrazione o gestione e di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, ma è titolare solo di funzioni di vigilanza, di informazione, consulenza ed impulso, miranti al controllo della regolarità del comportamento del debitore e alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori; quindi, la legittimazione attribuita al Commissario giudiziale per la costituzione di parte civile in sede penale dall’art. 240 l.f. va qualificata come straordinaria e in quanto tale non applicabile estensivamente (nel caso di specie, il Tribunale ha negato la legittimazione attiva del Commissario giudiziale ad esercitare azione di responsabilità avverso il cessato amministratore).