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Tribunale di Bologna, 26 Agosto 2025, n. 2175/2025

Liquidazione del danno ex art. 2486 cod. civ.: presupposti per l’applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare

Tribunale di Bologna, 26 Agosto 2025, n. 2175/2025
Liquidazione del danno ex art. 2486 cod. civ.: presupposti per l’applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare

In tema di responsabilità dell’amministratore, la liquidazione del danno mediante il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 2486, comma 3, cod. civ., è ammissibile a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi degli inadempimenti contestati. E’ altresì onere del curatore individuare e provare gli inadempimenti dell’amministratore e il nesso causale tra gli adempimenti e il danno.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 26/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonio Costanzo
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 3405 / 2023
Allegato:
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Data: 12/03/2026
Massima a cura di: Cristiano Licini
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