È ammissibile il ricorso al rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere dall’amministratore cessato dalla carica la consegna della documentazione prevista dall’art. 2487-bis, comma 3, c.c., costituita dai libri sociali, dalla situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e dal rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
Il periculum in mora va individuato nell’esigenza del liquidatore di acquisire con urgenza detta documentazione, indispensabile per la verifica della situazione patrimoniale della società, per avviare la procedura di liquidazione e per dare corso agli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legge.