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Tribunale di Bari, 15 Aprile 2024

L’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 cod. proc. civ.

Tribunale di Bari, 15 Aprile 2024
L’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 cod. proc. civ.

In tema di decreto ingiuntivo, l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ. non è finalizzata a un nuovo esame dei presupposti di cui agli artt. 642 e 648 cod. proc. civ. e può trovare accoglimento solo in presenza gravi motivi, che ricorrono allorché vi sia il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave e irreparabile il debitore ovvero quando l’opposizione sia manifestamente fondata (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato i suddetti gravi motivi nel rischio che la società opposta non fosse in grado di fornire idonee garanzie di restituzione delle somme ingiunte in caso di futura soccombenza, considerata anche l’entità del credito azionato e la natura di ente pubblico territoriale, soggetto a stringenti vincoli di bilancio, del soggetto ingiunto).

Data Sentenza: 15/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Giuseppe Marseglia
Registro: RG 13742 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/03/2026
Massima a cura di: Mauro Maniscalco
Mauro Maniscalco

Avvocato in Milano (www.linkedin.com/in/mauro-maniscalco-0b275346)

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