Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa rileva la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non la circostanza che la pretesa trovi ormai titolo in un lodo arbitrale irrituale anziché nell’originario contratto, perché il lodo non determina alcuna astrazione dal rapporto sottostante, il cui oggetto resta immutato; rientra pertanto nella competenza della sezione specializzata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 168/2003, la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di obblighi assunti con un contratto di cessione di quote e accertati con lodo irrituale [patto di non concorrenza e cessione del diritto di distribuzione collegati alla cessione della partecipazione del 50% all’altro socio].
La domanda riconvenzionale di condanna, proposta dalla parte vittoriosa in arbitrato irrituale nel giudizio di impugnazione del lodo per munirsi di un titolo esecutivo giudiziale, può essere riproposta in un separato giudizio quando su di essa il giudice dell’impugnazione abbia omesso di pronunciarsi, perché il giudicato non si forma sulle domande che non siano state oggetto di accertamento effettivo. Non integra un rigetto implicito, né esplicito, la generica affermazione che la domanda è già oggetto del lodo, accompagnata dalla formula di stile «respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione» e dalla mancata regolazione delle spese relative a quella domanda.
La liquidazione del danno compiuta dagli arbitri dopo l’inadempimento, sia pure in via equitativa, non è assimilabile a una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., che consiste in una liquidazione preventiva del danno, sicché non sussiste il potere del giudice di ridurla per eccessività.