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Tribunale di Milano, 5 Aprile 2017

L’omissione episodica della dicitura commerciale “distributore autorizzato” non costituisce concorrenza sleale al produttore

Tribunale di Milano, 5 Aprile 2017
L’omissione episodica della dicitura commerciale “distributore autorizzato” non costituisce concorrenza sleale al produttore

Non comporta un illecito sviamento della clientela l’episodica e non sistematica condotta posta in essere da un distributore autorizzato che ometta di esplicitare nei contratti di licenza e nei rapporti con la clientela la sua qualità di mero distributore (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto irrilevante la violazione di una clausola di un contratto di distribuzione concluso fra una software house ed un suo distributore autorizzato, con la  quale quest’ultimo si impegnava ad inserire in tutti i documenti, fiscali e non, utilizzati per il normale rapporto con la clientela o per le operazioni di marketing, nonché sul proprio sito aziendale, la dicitura “distributore autorizzato”).

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 05/04/2017
Allegato:
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Data: 19/04/2017
Massima a cura di: Massimo Bacci
Massimo Bacci

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso avanzato in materia di diritto d'autore CopyrightX presso Harvard Law School. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Cappellini Carlesi, in Prato, dove si occupa di proprietà intellettuale ed Information Technology. Gestisce il blog www.iprights.it in materia di proprietà intellettuale.

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