Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di nullità di un accordo avente ad oggetto una opzione di vendita per il presunto aggiramento del divieto di patto leonino, poiché nel caso concreto il riacquisto a prezzo prefissato di una minima percentuale del capitale sociale non poteva aver avuto l’effetto di esentare la società opzionaria – proprietaria di un numero di azioni ben superiore a quelle per le quali le era stata concessa l’opzione put – in via assoluta e totale dalle perdite.