Quando nel giudizio di appello nessuna delle parti compare alla prima udienza né all’udienza successiva di cui è stata data comunicazione, l’appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., e non estinto ai sensi dell’art. 181 c.p.c., perché la norma speciale collega l’improcedibilità alla sola mancata comparizione di chi ha proposto l’impugnazione, a prescindere dal comportamento della controparte, a differenza dell’art. 181 c.p.c., che distingue espressamente l’ipotesi in cui nessuna delle parti compare da quella in cui manca la sola parte che ha promosso il giudizio [impugnazione della condanna al pagamento di € 63.000 in favore del fallimento di una s.r.l., che non si era costituito nel giudizio di gravame; nessuna parte comparsa alla prima udienza né a quella di rinvio regolarmente comunicata].
La disciplina dell’art. 348 c.p.c. sulla mancata comparizione di chi ha proposto l’appello è completa, sicché neppure il rinvio dell’art. 359 c.p.c. alle norme del procedimento di primo grado consente di applicare in appello l’art. 181 c.p.c. al caso in cui nessuna delle parti compaia.
L’applicazione dell’art. 348 c.p.c. anche quando nessuna delle parti compare non determina un’ingiustificata disparità di trattamento quanto al raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché chi ha proposto l’impugnazione può evitarlo comparendo alla prima udienza, così da rendere applicabile alle udienze successive l’art. 309 c.p.c.
La declaratoria di improcedibilità dell’appello comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di chi lo ha proposto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.