L’uso non autorizzato, su prodotti compresi nelle classi per le quali è registrato [occhiali da sole recanti sull’asta l’immagine di una celebre scultura e pubblicizzati con il suo nome], dell’immagine e della denominazione di un’opera d’arte registrate come marchi figurativo e denominativo dell’Unione europea integra la contraffazione ai sensi dell’art. 9 reg. UE 2017/1001 e dell’art. 20, comma 1, lett. b) e c), c.p.i., quando il segno usato sia idoneo a generare confusione e, trattandosi di marchio rinomato, consenta di trarre indebito vantaggio dalla sua notorietà; la medesima condotta integra concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2, c.c. La buona fede dell’autore della violazione rileva soltanto ai fini risarcitori.