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Tribunale di Milano, 27 Maggio 2016

Modalità di tenuta del libro soci e obbligo di indicazione del domicilio dei soci sullo stesso

Tribunale di Milano, 27 Maggio 2016
Modalità di tenuta del libro soci e obbligo di indicazione del domicilio dei soci sullo stesso

Tenuto conto dell’attuale quadro normativo, si deve escludere – eccetto per quanto attiene ad incombenze di carattere fiscale – la possibilità di ravvisare un formale “obbligo giuridico” positivamente imposto dal legislatore di annotazione a libro soci (e dunque anche un correlativo diritto di conoscibilità ex art. 2422 cod. civ.) del domicilio dei soggetti intestatari delle azioni. Conseguentemente, considerato il carattere indiscutibilmente “sensibile” delle informazioni in parola, deve ritenersi pienamente legittima l’iniziativa assunta dal CdA di sottoporre alla volontà di ciascun socio la scelta di consentire o meno l’accesso al relativo dato.

Data Sentenza: 27/05/2016
Registro: RG 66306 / 2014
Allegato:
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Data: 16/10/2016
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

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