Tenuto conto dell’attuale quadro normativo, si deve escludere – eccetto per quanto attiene ad incombenze di carattere fiscale – la possibilità di ravvisare un formale “obbligo giuridico” positivamente imposto dal legislatore di annotazione a libro soci (e dunque anche un correlativo diritto di conoscibilità ex art. 2422 cod. civ.) del domicilio dei soggetti intestatari delle azioni. Conseguentemente, considerato il carattere indiscutibilmente “sensibile” delle informazioni in parola, deve ritenersi pienamente legittima l’iniziativa assunta dal CdA di sottoporre alla volontà di ciascun socio la scelta di consentire o meno l’accesso al relativo dato.