La SIAE che agisce per la riscossione dei compensi dovuti per la diffusione di opere musicali [musica di sottofondo in negozi di abbigliamento] non può cumulare al compenso tariffario una somma a titolo di penale o di risarcimento forfettario ai sensi dell’art. 158 l. 633/1941 senza allegare e provare un pregiudizio ulteriore, quale uno sfruttamento eccedente l’ordinario ambito di utilizzazione, un vantaggio economico dell’utilizzatore suscettibile di retroversione o un danno non patrimoniale, perché il prezzo del consenso costituisce il parametro minimo del lucro cessante e la corresponsione del compenso è integralmente satisfattiva, sicché la sommatoria delle due voci determinerebbe un’indebita duplicazione risarcitoria.
I compensi per la diffusione di musica di sottofondo in un esercizio commerciale sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a), d.P.R. 633/1972, perché la deroga relativa alle opere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale va interpretata restrittivamente e la mera fruizione ambientale dell’opera, priva di contenuto promozionale diretto e accessoria all’attività di vendita, non costituisce pubblicità commerciale.
Nell’opposizione all’esecuzione fondata sull’attestato di credito della SIAE previsto dall’art. 164 l. 633/1941 grava sull’opponente l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa, compresa l’inclusione dell’esercizio nella licenza centralizzata stipulata dal franchisor [punto vendita non compreso nell’elenco allegato alla licenza]; il verbale di accertamento degli ispettori SIAE fa piena prova fino a querela di falso della presenza e del funzionamento degli impianti di diffusione sonora, sicché la generica deduzione che parte degli altoparlanti si trovi in locali chiusi al pubblico [magazzino al piano interrato] non basta a escluderli dal calcolo dei compensi.