Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 16 Aprile 2025, n. 3229/2025

Natura contrattuale della responsabilità precontrattuale e prescrizione decennale nell’adesione a un consorzio

Tribunale di Milano, 16 Aprile 2025, n. 3229/2025
Natura contrattuale della responsabilità precontrattuale e prescrizione decennale nell’adesione a un consorzio

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ha natura contrattuale, alla stregua della responsabilità da contatto sociale, perché nella fase delle trattative le parti entrano in contatto in virtù di una specifica relazione da cui sorge un affidamento reciproco; tale contatto qualificato costituisce fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, protezione e informazione ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. Ne consegue l’applicazione del termine decennale di prescrizione.

La richiesta di intervento rivolta al collegio dei probiviri del consorzio per i medesimi comportamenti poi dedotti in giudizio costituisce iniziativa stragiudiziale idonea a interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

La responsabilità precontrattuale tutela l’interesse delle parti a non svolgere trattative inutili, e il risarcimento ha ad oggetto l’interesse contrattuale negativo, cioè il danno da perdita delle occasioni d’affari presentatesi durante le trattative e andate perdute. La domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi di informazione va pertanto respinta quando l’attore non deduca che, se correttamente informato, si sarebbe astenuto dal concludere il contratto [di adesione al consorzio], né prospetti, sul piano controfattuale, quale diverso esito avrebbero avuto le trattative.

Qualora l’adesione al consorzio sia obbligatoria per legge [per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici], la previsione normativa esclude ogni spazio di negoziazione fra le parti e priva di gran parte del loro rilievo le doglianze sulla violazione degli obblighi di buona fede e di informazione nella fase precontrattuale.

L’adesione a un consorzio comporta l’accettazione del suo statuto e dei suoi regolamenti, sicché il consorziato è tenuto a sottostare alle deliberazioni tempo per tempo assunte dagli organi consortili, salva la facoltà di impugnarle, e non può fare legittimo affidamento sull’applicazione sine die della disciplina vigente al momento della domanda di adesione. Il consorziato che non abbia impugnato le deliberazioni consortili asseritamente lesive non può dolersene, a distanza di anni, come fonte di responsabilità del consorzio.

In assenza di regole scritte o di altri obblighi [statutari o regolamentari], le prassi applicative adottate dal consorzio, giustificate e prive di intento fraudolento, non integrano un inadempimento rilevante ai fini della responsabilità contrattuale verso il consorziato.

Il presupposto per l’applicazione analogica di una disciplina è una lacuna normativa, che manca quando la fattispecie trova apposita regolamentazione [nelle regole operative del consorzio].

Data Sentenza: 16/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 12825 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Stefano Seminara
Stefano Seminara

Laureato con Lode presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Avvocato del foro di Milano. Collaboratore presso la sede di Milano di Bureau Plattner dove mi occupo principalmente di Diritto Commerciale e Societario. Appassionato, tra varie materie, anche di Influencer Marketing Law.

Mostra tutto
logo