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Tribunale di Milano, 23 Giugno 2025

Natura e operatività del diritto di informazione e accesso alla documentazione sociale.

Tribunale di Milano, 23 Giugno 2025
Natura e operatività del diritto di informazione e accesso alla documentazione sociale.

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all’amministrazione dall’art. 2476, comma 2, c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé; il potere è ampio e si esplica in due direzioni: 1) nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali; 2) nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.

Se da un lato la società nei quindici giorni che precedono la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve depositare il fascicolo di bilancio al fine di consentire ai soci di esprimere un voto informato, dall’altro, comunque, pur con i tempi necessari affinché l’esercizio di tale diritto non ostacoli la ordinaria gestione sociale, è tenuta a organizzarsi per consentire l’esercizio del diritto di controllo del socio ex art 2476 c.c. che può avere a oggetto elementi ulteriori rispetto a quanto inserito nel fascicolo di bilancio.

L’oggetto del controllo – sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale – ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia a oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali, esigenze di modulazione della facoltà di esercizio del diritto che qui non sono state prospettate dalla società.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 23/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RG 20453 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/05/2026
Massima a cura di: Antonio Zurlo
Antonio Zurlo

Avvocato presso lo Studio Legale Associato "Greco Gigante & Partners" e cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto della banca, della finanza e delle assicurazioni presso l'Università del Salento. Componente dell'Unità di Ricerca in "Business Law and Economics", presso l'Università del Salento, e collaboratore nel Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI), presso CONSOB.

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