La nomina dell’organo di controllo o del revisore effettuata dalla s.r.l. dopo l’emissione del decreto con cui il tribunale, su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, ha nominato d’ufficio il sindaco unico ai sensi dell’art. 2477, quinto comma, c.c., ma prima che tale decreto sia divenuto efficace, è valida ed efficace, perché ai sensi dell’art. 741 c.p.c. il decreto acquista efficacia solo quando sono decorsi i termini per il reclamo senza che questo sia stato proposto; ne consegue che, venuti meno i presupposti della nomina d’ufficio, il decreto va revocato in sede di reclamo [s.r.l. in liquidazione che aveva superato i parametri dimensionali negli esercizi 2022 e 2023; decreto di nomina d’ufficio del dicembre 2025 notificato il 22 dicembre 2025; revisore nominato dalla società il 23 dicembre 2025, lo stesso giorno del deposito del reclamo].
Il decreto camerale con cui il tribunale nomina d’ufficio l’organo di controllo di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2477, quinto comma, c.c. acquista efficacia, a norma dell’art. 741 c.p.c., solo quando sono decorsi i termini per il reclamo senza che questo sia stato proposto.