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Tribunale di Bologna, 20 Dicembre 2016

Non costituisce storno di dipendenti l’assunzione dell’unico dipendente dell’impresa concorrente

Tribunale di Bologna, 20 Dicembre 2016
Non costituisce storno di dipendenti l’assunzione dell’unico dipendente dell’impresa concorrente

Lo storno di dipendenti non è integrato dal passaggio dell’unico dipendente da un’impresa ad un’altra, seppur col ruolo qualificato di responsabile commerciale, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, di regola desumibile dall’elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l’organizzazione aziendale, e l’idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente, per essere tali collaboratori non facilmente né tempestivamente sostituibili: proprio l’animus nocendi, cioè lo scopo di diminuire l’efficienza dell’impresa del concorrente, è l’elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale, e si concreta in un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività delle nozioni tecniche di cui dispongono i dipendenti stornati.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 20/12/2016
Registro: RG 3629 / 2016
Allegato:
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Data: 05/02/2017
Massima a cura di: Carlotta Rinaldo
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