Chi domanda la declaratoria di nullità di una fideiussione omnibus per conformità delle sue clausole allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 ha l’onere di indicare specificamente la data di stipula del contratto e di produrlo in giudizio, perché in mancanza è precluso ogni accertamento sulla validità delle clausole, non potendosi stabilire né se il provvedimento abbia valore di prova privilegiata dell’intesa né se le clausole contrattuali corrispondano a quelle del formulario censurato [fideiussioni omnibus rilasciate a una banca a garanzia dei debiti di una società, poste a fondamento di un decreto ingiuntivo fatto valere da una società di cartolarizzazione, con domanda di nullità antitrust dei garanti riassunta davanti alla sezione specializzata in materia di impresa].
Quando il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza limitatamente alla domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990, in favore della sezione specializzata in materia di impresa, e sospende per il resto il giudizio di opposizione, oggetto della cognizione del giudizio riassunto e del successivo appello è soltanto la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale.
È infondata l’eccezione di difetto di rappresentanza della società di cartolarizzazione quando risulta che essa ha conferito con atto notarile procura speciale alla società mandataria e che la procura alle liti è stata rilasciata, con atto notarile, dal presidente del consiglio di amministrazione di quest’ultima.
Ai sensi dell’art. 2697 c.c. grava su chi deduce la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust l’onere di provare l’effettiva sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale cui abbia aderito la banca e, quindi, l’uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali censurate da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 può costituire prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto in relazione al periodo coperto dall’istruttoria, compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005, e ha ad oggetto le condizioni generali della fideiussione omnibus, ossia della garanzia che per effetto della clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale entro un limite massimo predeterminato.
I contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità competente, in relazione alle sole clausole contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 e con l’art. 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.