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Tribunale di Milano, 1 Ottobre 2018

Nullità dei patti parasociali per contrasto con norme imperative o elusione di principi inderogabili

Tribunale di Milano, 1 Ottobre 2018
Nullità dei patti parasociali per contrasto con norme imperative o elusione di principi inderogabili

I patti parasociali non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi. Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, i patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili.

L’art. 2380-bis c.c. non è applicabile alla società a responsabilità limitata.

L’esercizio di attività di direzione e coordinamento può essere fondata anche su una regolamentazione negoziale statutaria.

Data Sentenza: 01/10/2018
Registro: RG 65582 / 2015
Allegato:
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Data: 25/10/2019
Massima a cura di: Egidio Greco
Egidio Greco

Avvocato del Foro di Milano. Cultore della materia di "Elementi fondamentali dei rapporti di diritto privato" presso l'Università degli Studi di Pavia. Laureato in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università degli Studi di Pavia. Alunno del Collegio Ghislieri e allievo dello IUSS-Istituto Universitario di Studi Superiori. Erasmus student presso la RUG di Groningen, Olanda. Summer student presso la LSE di Londra, UK.

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