Il principio di unità inventiva del brevetto di cui all’art. 161, comma 1 c.p.i. si caratterizza per una ratio eminentemente fiscale, pertanto la sua violazione si sostanzia, alla luce della tassatività delle cause di nullità del brevetto di cui all’art. 76 c.p.i. e dello stesso art. 138 della Convenzione sul brevetto europeo tra le quali non è citata la mancanza di unità inventiva, in violazione avente natura di mera irregolarità amministrativa.