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Tribunale di Torino, 28 Maggio 2013

Nullità del marchio registrato e preuso del marchio di fatto

Tribunale di Torino, 28 Maggio 2013
Nullità del marchio registrato e preuso del marchio di fatto

L’utilizzo prolungato nel tempo e in ambito non meramente locale di un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto)  determina la nullità per assenza di novità del marchio registrato successivamente, qualora quest’ultimo sia identico o simile al primo e si riferisca ad un settore merceologico identico o simile a quello del primo, così da creare un rischio di confusione per il pubblico. E’ da escludere che un marchio di fatto sia utilizzato in ambito meramente locale, ove si dimostri il suo utilizzo in un’area essenziale del mercato, seppur geograficamente limitata. L’area territoriale di utilizzo del marchio di fatto è da individuarsi con riferimento alla diffusione dell’attività commerciale dell’impresa, desumibile dalla distribuzione territoriale della clientela. È nullo il marchio registrato da chi, pur essendo a conoscenza del precedente utilizzo  di un marchio identico o simile da parte di altri, ne chiede comunque in mala fede la registrazione. La parte che si limita a presentare richiesta di prova contraria rispetto a specifiche e articolate deduzioni probatorie in merito a fatti che le sono riferibili non adempie all’onere di specifica contestazione richiesto ex art 115 c.p.c. affinché il fatto sia considerato controverso. La formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi; ove, invece, l’ammontare dell’importo preteso sia risultato, all’esito dell’istruttoria, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l’omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata.

Data Sentenza: 28/05/2013
Registro: RG 16967 / 2011
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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