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Tribunale di Catanzaro, 7 Aprile 2024

Nullità della notifica eseguita a soggetti diversi da quelli dovuti

Tribunale di Catanzaro, 7 Aprile 2024
Nullità della notifica eseguita a soggetti diversi da quelli dovuti

La notificazione del decreto ingiuntivo può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. In tema di notifica, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora, devono essere inseriti nell’atto da notificare e non nel plico. La notifica può, pertanto, essere seguita nelle mani della persona fisica che rappresenta la società, ma solo qualora sia indicata nell’atto da notificare e non altrove.

La notifica eseguita in luogo a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 07/04/2024
Registro: RG 5348 / 2017
Allegato:
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Data: 22/05/2024
Massima a cura di: Francesco Calosso
Francesco Calosso

Avvocato del Foro di Torino, laureato con tesi in diritto bancario. Svolge attività di consulenza in ambito civile e commerciale, prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale a imprese e privati.

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