La competenza si determina in base al contenuto della domanda. Il foro convenzionale esclusivo previsto da un piano di incentivazione per le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione non attrae la domanda che ha un oggetto più ampio, perché volta ad accertare l’inesistenza di qualsiasi trasferimento della partecipazione dell’attore e la conseguente invalidità di un atto notarile ricognitivo, questioni che coinvolgono anche l’interpretazione dello statuto e gli effetti di una sentenza. In ogni caso, la clausola non può essere invocata da società che non hanno sottoscritto il piano, quando non allegano per quale ragione esso dovrebbe produrre effetti anche nei loro confronti. [Nella specie, piano di incentivazione sottoscritto dall’ex dirigente con la banca del gruppo, invocato dalla holding e dagli altri soci].
La clausola di un piano di incentivazione che, alla cessazione del rapporto di lavoro del partecipante, attribuisce agli altri soci il diritto di acquistarne la quota, prevedendo però la successiva stipula di atti notarili di trasferimento e il pagamento del prezzo contestualmente alla stipula, non configura un’opzione di acquisto con effetto traslativo immediato, perché le caratteristiche dell’opzione sono che gli effetti del contratto si producono con la sola manifestazione di volontà dell’opzionario. L’esercizio del diritto fa sorgere soltanto l’obbligo del partecipante di cedere la quota, che richiede per la sua efficacia un apposito atto traslativo. Lo stesso vale per la clausola statutaria che obbliga il socio, nella medesima situazione, a offrire in acquisto la quota agli altri soci, che non integra un recesso ad effetti automatici.
La sentenza costitutiva che dispone il trasferimento della quota ai sensi dell’art. 2932 c.c. non è provvisoriamente esecutiva e acquista efficacia solo con il passaggio in giudicato; essa, inoltre, non produce alcun effetto costitutivo a favore di chi non è stato parte del relativo giudizio.
Il negozio di accertamento, anche ammettendone l’ammissibilità, è nullo per mancanza di causa in concreto quando, avendo in astratto la funzione di dare certezza a una situazione giuridica già verificatasi, accerta una situazione inesistente. [Nella specie, atto notarile ricognitivo della cessione delle quote dell’attore agli altri soci, stipulato senza la sua partecipazione e presentato al registro delle imprese, quando nessun trasferimento era avvenuto né in forza dello statuto, né in forza del piano di incentivazione, né in forza della sentenza ex art. 2932 c.c. non ancora passata in giudicato].
Accertata l’inesistenza del trasferimento, può essere accolta la domanda di correzione del libro soci, se ancora tenuto dalla società, intesa come condanna degli amministratori a provvedervi. Il tribunale non può invece ordinare iscrizioni o cancellazioni nel registro delle imprese, in mancanza di una norma che lo consenta, avendo il legislatore previsto espressamente i casi in cui ciò è ammesso; la sentenza potrà essere annotata ai sensi dell’art. 2470 c.c. dopo il passaggio in giudicato.
Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. quando la domanda di risarcimento del danno per la mancata percezione dei dividendi di un esercizio è identica a quella già proposta tra le stesse parti davanti ad altro tribunale, anche se in quel giudizio, ora pendente in sede di legittimità, essa è stata respinta.
L’obbligo di cedere la quota sorge solo con la cessazione del rapporto di lavoro, che, quando il lavoratore illegittimamente licenziato opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, si risolve dalla data della relativa comunicazione. Perciò gli altri soci non hanno diritto al risarcimento per i dividendi anteriori; per quelli successivi occorre la prova che sia stata attivata la procedura prevista per l’acquisto, con la comunicazione al socio uscente dell’intenzione di acquistare e della data e del luogo per la stipula degli atti di trasferimento, in mancanza della quale l’inadempimento del socio non è collocabile in quel periodo.