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Tribunale di Catanzaro, 24 Luglio 2025, n. 1666/2025

Nullità delle clausole di garanzia prive di un importo massimo garantito

Tribunale di Catanzaro, 24 Luglio 2025, n. 1666/2025
Nullità delle clausole di garanzia prive di un importo massimo garantito

La giurisprudenza ha affermato che la previsione del c.d. “importo massimo garantito” di cui all’art. 1938 c.c., il quale costituisce il limite invalicabile oltre il quale il garante non può reputarsi obbligato, dovrebbe operare in presenza di qualsivoglia garanzia, sia essa tipica o atipica.

Tale limite dovrebbe dunque applicarsi anche alle clausole le quali, nella prassi mercantile, sono conosciute come “clausole di garanzia”, ovvero “business warranties”, che si sostanziano in una forma atipica di garanzia riconducibile al genus del “patto di manleva”. Mediante tali pattuizioni, inserite molto spesso nell’ambito di contratti di compravendita di quote societarie, un soggetto manleva l’acquirente dalle conseguenze dannose patrimoniali derivanti da un dato evento (futuro e incerto) che potrebbe colpire la società.

Tali clausole negoziali si prestano dunque ad essere oggetto di una qualificazione giuridica negativa (sub specie juris di nullità) qualora siano prive della previsione di un “tetto massimo”, ossia non enuncino alcun obiettivo criterio atto a determinare la conoscibilità “ex ante”, da parte del debitore, del rischio finanziario assunto.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 24/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Stefano Costarella
Registro: RG 556 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/02/2026
Massima a cura di: Luisa Della Volpe
Luisa Della Volpe

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova. Svolge la professione presso lo studio legale e tributario Pirola Pennuto Zei & Associati, nella sede di Milano.

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