La giurisprudenza ha affermato che la previsione del c.d. “importo massimo garantito” di cui all’art. 1938 c.c., il quale costituisce il limite invalicabile oltre il quale il garante non può reputarsi obbligato, dovrebbe operare in presenza di qualsivoglia garanzia, sia essa tipica o atipica.
Tale limite dovrebbe dunque applicarsi anche alle clausole le quali, nella prassi mercantile, sono conosciute come “clausole di garanzia”, ovvero “business warranties”, che si sostanziano in una forma atipica di garanzia riconducibile al genus del “patto di manleva”. Mediante tali pattuizioni, inserite molto spesso nell’ambito di contratti di compravendita di quote societarie, un soggetto manleva l’acquirente dalle conseguenze dannose patrimoniali derivanti da un dato evento (futuro e incerto) che potrebbe colpire la società.
Tali clausole negoziali si prestano dunque ad essere oggetto di una qualificazione giuridica negativa (sub specie juris di nullità) qualora siano prive della previsione di un “tetto massimo”, ossia non enuncino alcun obiettivo criterio atto a determinare la conoscibilità “ex ante”, da parte del debitore, del rischio finanziario assunto.