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Corte d'appello di Roma, 6 Giugno 2024, n. 4044/2024

Nullità sopravvenuta della citazione per la sospensione emergenziale dei termini ed estinzione dell’opposizione

Corte d'appello di Roma, 6 Giugno 2024, n. 4044/2024
Nullità sopravvenuta della citazione per la sospensione emergenziale dei termini ed estinzione dell’opposizione

L’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato prima della sospensione dei termini processuali disposta dalla disciplina emergenziale del 2020 diventa nullo ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c. quando, per effetto della sospensione, non risultano più rispettati i termini liberi a comparire rispetto all’udienza indicata in citazione; se il convenuto non si costituisce, il giudice deve disporne d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio ai sensi dell’art. 164, comma 2, c.p.c., la cui inosservanza comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c., perché il semplice differimento dell’udienza nel rispetto dei termini è previsto dal comma 3 della stessa norma soltanto per il caso in cui il convenuto si costituisca e deduca l’inosservanza dei termini [garanti che avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, rimasta contumace, e che non avevano rinnovato la notificazione nei suoi confronti dopo l’intervento in giudizio della società cessionaria del credito].

Il giudice istruttore che ha dichiarato l’estinzione del processo può far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 308, comma 2, c.p.c., perché tale norma rinvia all’art. 178, comma 5, c.p.c., che ne presuppone la partecipazione, e finché essa non sia dichiarata costituzionalmente illegittima non è configurabile un vizio di costituzione del giudice; la questione di legittimità costituzionale dell’art. 308, comma 2, c.p.c., pur non manifestamente infondata alla luce dei principi sull’imparzialità del giudice chiamato a decidere sui rimedi di natura impugnatoria interni allo stesso ufficio, è irrilevante nel giudizio di appello, perché la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice comporterebbe la rimessione al primo giudice, e non al collegio del reclamo, e la legittimità dell’estinzione va comunque verificata dal giudice d’appello attraverso l’esame dei motivi.

L’intervento in giudizio del cessionario del credito non esonera l’opponente dall’obbligo di rinnovare la notificazione della citazione nei confronti del creditore opposto non costituito, né può ingenerare incertezza sul destinatario della rinnovazione quando l’opponente abbia contestato la legittimazione del cessionario.

L’estinzione del processo per mancata rinnovazione della citazione presuppone la legittimità dell’ordine di rinnovazione, sicché il giudice dell’impugnazione deve verificare, nei limiti dei motivi, la sussistenza dei presupposti di tale ordine.

Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire si ha riguardo all’udienza indicata nella citazione, e la nullità derivante dalla loro inosservanza non è sanata dal fatto che i termini risultino rispettati per effetto del differimento d’ufficio della prima udienza ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.

Data Sentenza: 06/06/2024
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Mario Montanaro
Registro: RG 190 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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