La struttura del procedimento ex art. 669-terdecies c.p.c. consente alle parti di produrre per la prima volta nuovi documenti anche nella fase di reclamo cautelare. Tale produzione potrà, al più, essere valutata per la regolamentazione delle spese relative alla prima fase cautelare.
Nel corso del procedimento cautelare l’attività istruttoria va limitata agli “atti di istruzione indispensabili” per l’emissione del provvedimento, come previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di espletare una consulenza tecnica d’ufficio, a maggior ragione quando tale attività istruttoria sia resa superflua – ai soli fini cautelari – dagli elementi documentali forniti dalle parti.