Ricerca Sentenze
Tribunale di Torino, 19 Gennaio 2018, n. 205/2018

Interesse del socio a impugnare il bilancio successivo a quello dichiarato nullo

Tribunale di Torino, 19 Gennaio 2018, n. 205/2018
Interesse del socio a impugnare il bilancio successivo a quello dichiarato nullo

L’obbligo degli amministratori di rifare il bilancio dichiarato nullo, e i successivi che da quello dipendono, non implica di per sé carenza di interesse del socio a impugnare il bilancio successivo, anche quando le contestazioni vertono sulla violazione dei medesimi criteri di valutazione. Le valutazioni vanno compiute avuto riguardo alle circostanze note agli amministratori, o conoscibili con l’ordinaria diligenza, al momento della redazione di ciascun bilancio, sicché l’applicazione del medesimo criterio può legittimamente differire di esercizio in esercizio in ragione del mutamento delle circostanze. L’incertezza sulla necessità di rettificare il bilancio successivo è motivo sufficiente per affermare l’interesse del socio a impugnarlo, perché il risultato utile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, consiste nell’accertamento con autorità di giudicato che anche il bilancio successivo è nullo, per avere applicato i medesimi criteri in circostanze di fatto e di diritto invariate.

La possibilità per il socio di agire in responsabilità contro gli amministratori che, pur essendovi tenuti per la propagazione della nullità, non abbiano corretto i bilanci successivi a quello dichiarato nullo, non costituisce rimedio equipollente all’azione di nullità. L’azione ex art. 2395 c.c. ha ad oggetto il danno arrecato al patrimonio individuale del socio dall’omissione degli amministratori, mentre la nullità derivata del bilancio successivo e la mancata predisposizione di un nuovo progetto sono soltanto elementi della causa petendi, conosciuti in via incidentale; essa quindi non soddisfa l’interesse del socio alla ricostruzione dell’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in ogni esercizio e richiede un danno effettivo, mentre l’azione di nullità del bilancio prescinde dall’attualità del danno. Neppure le azioni sociali di responsabilità sono rimedio equipollente, perché gli artt. 2393 e 2393-bis c.c. le riservano alla maggioranza assembleare o a una minoranza qualificata, e l’interesse del socio alla corretta informazione societaria non può essere nella disponibilità della maggioranza.

L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali prescinde dall’aspettativa di percepire un dividendo o da un immediato vantaggio patrimoniale, perché nasce dal fatto stesso che la scarsa chiarezza o la scorrettezza del bilancio priva il socio delle informazioni, destinate a riflettersi anche sul valore della partecipazione, che il bilancio dovrebbe offrirgli e alle quali egli aspira attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi.

In presenza di un credito probabilmente esistente, ma privo del carattere di certezza almeno quanto al quantum debeatur [perché contestato dal debitore e oggetto di giudizio arbitrale pendente], gli standard di diligenza e prudenza e i principi contabili rendono normalmente necessaria la previsione di un fondo svalutazione crediti. La decisione informata degli amministratori sull’entità del fondo, se assistita da motivazione congrua, non è sindacabile in sede giudiziaria; viola invece le norme sulla redazione del bilancio l’iscrizione del credito per l’intero ammontare senza alcun fondo e senza argomenti da cui desumere che il suo importo fosse ragionevolmente certo secondo un canone di prudenza, tanto più in mancanza di una determinazione oggettiva dell’ammontare compiuta da un terzo indipendente. Se la riscossione è soltanto possibile, o il fondo non è sufficientemente determinabile, il credito non può essere iscritto in bilancio per alcun importo e la nota integrativa deve fornirne ampia informativa.

Il credito contestato va normalmente iscritto come esigibile oltre l’esercizio successivo: la sua qualificazione come esigibile entro l’esercizio successivo fornisce una rappresentazione falsa e fuorviante degli indici di liquidità e solvibilità della società. È altresì nullo il bilancio la cui nota integrativa tace i criteri di valutazione del credito e omette fatti rilevanti per apprezzarne la consistenza, quando, in ragione della rilevanza della posta rispetto all’attivo e al patrimonio netto, ne risulta alterata la rappresentazione veritiera e corretta dell’intero bilancio.

È nullo il bilancio successivo che ripropone valutazioni analoghe a quelle già giudicate viziate in relazione ai bilanci anteriori, in assenza di un significativo mutamento delle circostanze.

Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e di nomina dell’amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo, è immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria ex art. 741 c.p.c., perché l’art. 92, comma 1, disp. att. c.c. (secondo cui il decreto che nomina l’amministratore giudiziario priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società) e l’art. 103, comma 1, disp. att. c.c. (che prevede l’immediata comunicazione del provvedimento al registro delle imprese), speciali rispetto all’art. 741 c.p.c., stabiliscono, in conformità alla natura cautelare del provvedimento di revoca, l’immediata efficacia della nomina. Ne consegue che il presidente del consiglio di amministrazione revocato è privo del potere di rappresentare la società in giudizio, e la successiva costituzione dell’amministratore giudiziario nel termine assegnato ex art. 182 c.p.c. sana le irregolarità precedenti.

Gli amministratori revocati ex art. 2409 c.c. non possono formare un nuovo progetto di bilancio, che non è giuridicamente imputabile alla società. Il vizio di costituzione dell’organo amministrativo inficia la validità sia dell’atto direttamente imputabile agli amministratori (predisposizione del progetto di bilancio) sia dell’atto conclusivo del procedimento (approvazione del bilancio in assemblea), pur se imputabile ad altro organo, trattandosi di atti confluenti in un medesimo procedimento o comunque legati da un nesso di consequenzialità necessaria; la deliberazione che approva il bilancio così formato non è presa in conformità della legge e dello statuto e non determina l’effetto sostitutivo previsto dall’art. 2377, comma 8, c.c., né la cessazione della materia del contendere sull’impugnazione della precedente deliberazione.

Data Sentenza: 19/01/2018
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Enrico Astuni
Registro: RG 24238 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/09/2018
Massima a cura di: Manuel Portale
logo