La compravendita di una partecipazione in una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, sicché le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare non le azioni edilizie ex vendita, bensì l’annullamento del contratto per errore (attinente ai diritti e agli obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico) solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
In tema di istruzione tecnica preventiva non è necessaria la prospettazione formale e compiuta di un’azione nei confronti del destinatario,
perché la strumentalità del procedimento è riferibile alla sola ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova nell’eventuale successivo giudizio di merito: essendo pertanto (necessaria ma) sufficiente la rappresentazione della domanda di merito nel suo contenuto essenziale, tale da consentire una valutazione di funzionalità del mezzo istruttorio preventivamente richiesto.