Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore della liquidazione giudiziale contro chi sia stato amministratore e poi liquidatore della società, l’omesso deposito delle scritture contabili ex art. 49, comma 3, lett. c), CCII non è di per sé fonte di un danno risarcibile in assenza di ulteriori allegazioni. Esso assume tuttavia rilievo quando, unito all’omesso deposito del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. [e alla cancellazione della società dal registro delle imprese a ridosso dell’insolvenza], impedisca di ricostruire la sorte delle poste attive risultanti dall’ultimo bilancio approvato, perché rende verosimile, ai fini del sequestro conservativo, la loro distrazione nei limiti del patrimonio netto esposto in quel bilancio. La medesima condotta, unita all’esiguità del patrimonio personale del convenuto, integra il pericolo di perdita della garanzia patrimoniale.