L’esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore di contrapposte parti contrattuali, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore.
Al fine di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela occorre fornire la prova, fra l’altro, dell’avvenuto storno dei singoli e specifici clienti e, finanche ove sia dimostrata una condotta configurabile come concorrenza sleale, il danno da essa provocato non è in re ipsa, ma necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente poi l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.