La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova e al CTU non può essere demandato l’accertamento dei fatti principali oggetto della domanda che è onere delle parti allegare a fondamento delle domande o eccezioni. La CTU non può essere disposta per supplire alla carenza di prove documentali fornite dalla parte attrice. La funzione della CTU è di supporto alla valutazione del giudice su elementi già acquisiti, e non può essere utilizzata per colmare l’assenza di un’adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda.
L’ingresso nel giudizio di documenti informatici attraverso l’impiego di link esterni rappresenta una modalità non conforme alle Regole tecniche in materia di processo civile telematico di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e s.m.i., e alle Specifiche tecniche adottate dal Direttore della DGISA ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto, in tema di formazione, trasmissione e deposito dei documenti informatici. Tali link non sopperiscono all’omissione di documenti, analogici o informativi, sui quali risulti fissata l’opera asseritamente plagiaria.
Grava sulla parte attrice l’onere di produrre ritualmente in giudizio l’opera contestata e asseritamente plagiaria. In questo senso, è precluso al CTU l’acquisizione aliunde della stessa. In difetto di elementi probatori idonei a supportare l’allegazione del plagio, il giudice non può accertare la violazione denunciata e deve rigettare la domanda risarcitoria per mancato assolvimento dell’onere probatorio.