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Tribunale di Roma, 10 Aprile 2017

Onere probatorio nella liquidazione degli interessi compensativi del danno

Tribunale di Roma, 10 Aprile 2017
Onere probatorio nella liquidazione degli interessi compensativi del danno

Il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione.

In conclusione, solo qualora l’equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 10/04/2017
Registro: RG 29963 / 2014
Allegato:
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Data: 19/09/2017
Massima a cura di: Chiara Petruzzi
Chiara Petruzzi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato dell’Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autrice di diversi articoli in materia di diritto civile per la rivista "Danno e responsabilità".

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