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Tribunale di Brescia, 22 Gennaio 2024, n. 203/2024

Opposizione alla fusione: valutazione delle ragioni dei creditori opponenti in fase cautelare

Tribunale di Brescia, 22 Gennaio 2024, n. 203/2024
Opposizione alla fusione: valutazione delle ragioni dei creditori opponenti in fase cautelare

L’opposizione alla fusione, ai sensi dell’art. 2503, comma 2, c.c., è uno strumento preventivo concesso ai creditori sociali per impedire che questi possano ricevere dalla fusione un pregiudizio alla loro aspettativa di soddisfazione del credito. Sono legittimati a opporsi alla fusione i titolari di un diritto  di credito, la cui fonte risiede in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione, ex art. 2501ter, comma 3, c.c.

In fase cautelare, il pregiudizio alle ragione creditorie del creditore opponente deve essere bilanciato con l’eventuale: a) incertezza del credito stesso; b) esistenza di altri debitori solidali; c) maturazione di eccedenze finanziarie, sulla base delle proiezioni dei flussi di cassa, ritenute idonee a fronteggiare i vari debiti della società derivanti dalla fusione.

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro: RG 7235 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/02/2026
Massima a cura di: Antonio Zurlo
Antonio Zurlo

Avvocato presso lo Studio Legale Associato "Greco Gigante & Partners" e cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto della banca, della finanza e delle assicurazioni presso l'Università del Salento. Componente dell'Unità di Ricerca in "Business Law and Economics", presso l'Università del Salento, e collaboratore nel Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI), presso CONSOB.

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