Nel giudizio di merito a cognizione piena introdotto ai sensi dell’art. 616 c.p.c. a seguito di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. sono inammissibili le domande che non hanno formato oggetto del ricorso proposto al giudice dell’esecuzione, anche quando i fatti posti a loro fondamento erano stati descritti nel corpo di tale ricorso, perché nelle opposizioni esecutive vige rigorosamente il principio della domanda e non è consentito proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell’originario ricorso, con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo [esecuzione presso terzi promossa da un cofideiussore, già amministratore della società garantita, sulla base di sentenza di condanna in regresso nei confronti dell’altro cofideiussore, ex socio, il quale nel giudizio di merito chiedeva per la prima volta l’accertamento di distrazioni e falsi in bilancio imputati all’amministratore e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali].
Nell’opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotti soltanto fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo, e non questioni di merito precluse o non proposte nella sede di cognizione, perché tali contestazioni vanno fatte valere esclusivamente con i mezzi di impugnazione previsti contro il titolo; sono pertanto inammissibili i motivi di inefficacia del pignoramento fondati su vicende dei rapporti tra le parti e la società garantita già definite dalle sentenze azionate e passate in giudicato.
L’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore di agire esecutivamente, ha struttura bifasica, articolandosi in una fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., e in una successiva fase di merito a cognizione piena, introdotta dalla parte interessata nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione.