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Tribunale di L'Aquila, 27 Gennaio 2026, n. 85/2026

Opposizione all’esecuzione su titolo giudiziale e inammissibilità di domande nuove nel giudizio di merito

Tribunale di L'Aquila, 27 Gennaio 2026, n. 85/2026
Opposizione all’esecuzione su titolo giudiziale e inammissibilità di domande nuove nel giudizio di merito

Nel giudizio di merito a cognizione piena introdotto ai sensi dell’art. 616 c.p.c. a seguito di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. sono inammissibili le domande che non hanno formato oggetto del ricorso proposto al giudice dell’esecuzione, anche quando i fatti posti a loro fondamento erano stati descritti nel corpo di tale ricorso, perché nelle opposizioni esecutive vige rigorosamente il principio della domanda e non è consentito proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell’originario ricorso, con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo [esecuzione presso terzi promossa da un cofideiussore, già amministratore della società garantita, sulla base di sentenza di condanna in regresso nei confronti dell’altro cofideiussore, ex socio, il quale nel giudizio di merito chiedeva per la prima volta l’accertamento di distrazioni e falsi in bilancio imputati all’amministratore e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali].

Nell’opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotti soltanto fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo, e non questioni di merito precluse o non proposte nella sede di cognizione, perché tali contestazioni vanno fatte valere esclusivamente con i mezzi di impugnazione previsti contro il titolo; sono pertanto inammissibili i motivi di inefficacia del pignoramento fondati su vicende dei rapporti tra le parti e la società garantita già definite dalle sentenze azionate e passate in giudicato.

L’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore di agire esecutivamente, ha struttura bifasica, articolandosi in una fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., e in una successiva fase di merito a cognizione piena, introdotta dalla parte interessata nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione.

Data Sentenza: 27/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giovanni Spagnoli
Relatore: Maura Manzi
Registro: RG 891 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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