Il convenuto contumace che si costituisca in giudizio a seguito della notifica di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. deve considerarsi decaduto dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, ivi comprese quelle in tema di competenza arbitrale e prescrizione, alla luce della tardività della propria costituzione ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c..
Il termine indicato dal giudice per la notifica dell’ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. ha carattere meramente ordinatorio, cosicchè un’eventuale notificazione tardiva non influisce sull’idoneità del provvedimento ad assumere carattere definitivo, posto che il termine per proporre opposizione di cui all’art. 186ter co. 5 c.p.c. decorre dalla data di effettiva notifica del provvedimento.