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Tribunale di Milano, 28/04/2016

Ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter cpc di finanziamenti soci e costituzione del convenuto contumace

Tribunale di Milano, 28/04/2016
Ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter cpc di finanziamenti soci e costituzione del convenuto contumace

Il convenuto contumace che si costituisca in giudizio a seguito della notifica di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. deve considerarsi decaduto dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, ivi comprese quelle in tema di competenza arbitrale e prescrizione, alla luce della tardività della propria costituzione ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c..

Il termine indicato dal giudice per la notifica dell’ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. ha carattere meramente ordinatorio, cosicchè un’eventuale notificazione tardiva non influisce sull’idoneità del provvedimento ad assumere carattere definitivo, posto che il termine per proporre opposizione di cui all’art. 186ter co. 5 c.p.c.  decorre dalla data di effettiva notifica del provvedimento.

Data Sentenza: 28/04/2016
Registro: RG 55495 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/07/2016
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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