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Tribunale di Milano, 14 Marzo 2012

Parità di trattamento tra soci originari e soci sopravvenuti

Tribunale di Milano, 14 Marzo 2012
Parità di trattamento tra soci originari e soci sopravvenuti

E’ illegittima per violazione del principio di parità di trattamento, che trae fondamento dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 2348 c.c., la clausola statutaria di una s.p.a. che preveda una diversa disciplina per i soci originari e per gli aventi causa da questi (soci sopravvenuti). Deve ritenersi pertanto invalida la delibera che introduce una siffatta clausola (nella specie è stata annullata la delibera assembleare che introduceva un diritto di riscatto a favore degli altri soci sulla partecipazione del socio acquirente, nell’ipotesi in cui successivamente all’acquisto muti il soggetto che esercita l’effettivo controllo sul socio acquirente stesso)

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 14/03/2012
Registro: RG 38539 / 2007
Allegato:
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Data: 24/05/2013
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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