E’ illegittima per violazione del principio di parità di trattamento, che trae fondamento dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 2348 c.c., la clausola statutaria di una s.p.a. che preveda una diversa disciplina per i soci originari e per gli aventi causa da questi (soci sopravvenuti). Deve ritenersi pertanto invalida la delibera che introduce una siffatta clausola (nella specie è stata annullata la delibera assembleare che introduceva un diritto di riscatto a favore degli altri soci sulla partecipazione del socio acquirente, nell’ipotesi in cui successivamente all’acquisto muti il soggetto che esercita l’effettivo controllo sul socio acquirente stesso)